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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 33 1
Modifiche al codice di procedura civile

Il comma 33 dà attuazione all’art. 1, comma 23, lett. a) della l. n. 206/2021, che ha previsto che il legislatore delegato introduca, attraverso il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo, “modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione di un rito unificato”, denominato “procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”, introducendo nel libro II del codice di procedura civile un apposito titolo (il titolo IV-bis), rubricato “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”. Ha aggiunto il legislatore delegante nella medesima lett. a) che in tale nuovo titolo del libro II del codice sia contenuta “la disciplina del rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare”, ad esclusione, tuttavia, di alcuni specifici procedimenti, quali quelli volti alla dichiarazione di adottabilità e di adozione dei minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, di protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituite dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.

In attuazione di questi principi e criteri direttivi il Governo ha proceduto, insieme all’introduzione del nuovo titolo IV-bis nel libro II del codice di procedura civile, a cui è stata attribuita la rubrica “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”, alla suddivisione di tale titolo in due distinti capi, l’uno intitolato “Disposizioni generali”, e l’altro “Del procedimento” (quest’ultimo, a sua volta, suddiviso in sette sezioni).

Il primo articolo del capo I dedicato alle “Disposizioni generali” introduce l’articolo 473-bis c.p.c. e ha ad oggetto la determinazione dell’ambito di applicazione del nuovo rito unificato.

Esso, perciò, si limita a prevedere che le disposizioni contenute nel nuovo titolo IV-bis si applichino a tutti i procedimenti (di natura contenziosa) relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, di quello per i minorenni e del giudice tutelare, salvo che non sia diversamente stabilito e salve le esclusioni espressamente indicate dallo stesso articolo.

Queste riguardano, in particolare, sia i procedimenti che in questa materia siano espressamente sottoposti dal legislatore ad altra disciplina processuale, sia i procedimenti volti alla dichiarazione dello stato di adottabilità, dei procedimenti di adozione dei minori, sia, infine, i procedimenti (di diversa natura e oggetto) attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea.

Ovviamente restano fuori dall’ambito applicativo del nuovo rito unificato a cognizione piena tutti i procedimenti di giurisdizione volontaria, che continuano ad essere retti dalle forme processuali camerali.

L’ampia previsione normativa circa l’ambito applicativo del nuovo rito unificato ha l’obiettivo non soltanto di individuare tutti i procedimenti ai quali, dal momento della sua entrata in vigore, si applicherà la nuova disciplina processuale, ma anche di determinare il perimetro nel quale questo nuovo rito troverà applicazione quando, nel prossimo futuro, sarà istituito il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.