In attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 11 della legge 26 novembre 2021, n. 206, si è inserito nel corpo del codice di procedura civile un nuovo capo I-bis, rubricato “Delle controversie relative ai licenziamenti”.
Detto capo introduce tre nuove disposizioni, gli articoli 441-bis, ter e quater.
L’articolo 441-bis c.p.c., rubricato “Controversie in materia di licenziamento” disciplina la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
In particolare i primi due commi dettano il principio generale in base al quale “La trattazione e la decisione delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro hanno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto”, specificando altresì che ferme le peculiarità indicate nei commi successivi tutte le controversie in materia di licenziamento siano assoggettate alla disciplina di cui agli articoli 409 e ss., con conseguente abrogazione per le controversie instaurate successivamente all’entrata in vigore della novella dello speciale procedimento di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. rito Fornero).
Ferma l’applicazione delle norme del rito lavoristico, si è prevista al terzo comma la possibilità per il giudice di ridurre i termini del procedimento fino alla metà, tenuto conto delle circostanze esposte nel ricorso, garantendo, a tutela del convenuto e del terzo chiamato in giudizio, un temine congruo (non minore di 20 giorni) tra la data di notificazione del ricorso e quella dell’udienza di discussione e per la loro costituzione in giudizio.
Inoltre, si è previsto al quarto comma che nel corso dell’udienza di discussione il giudice disponga, in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro. In particolare, la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria è attuata attraverso la riserva di particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze.
L’introduzione di questi nuovi strumenti dovrebbe scongiurare la proliferazione di domande cautelari ante causam, anche in considerazione del fatto che la particolare celerità garantita dalle nuove disposizioni potrà essere valutata dal giudice in relazione al presupposto del periculum in mora.
Il quinto coma da ultimo precisa che i principi di celerità e concentrazione dovranno caratterizzare anche la trattazione delle controversie in materia di licenziamento con tutela reale in grado d’appello e in cassazione.
L’articolo 441-ter c.p.c., rubricato “Licenziamento del socio della cooperativa”, disciplina le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative, anch’esse assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile. In particolare, si è previsto che il giudice del lavoro, investito della domanda avente ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti in esame, decida anche sulle questioni relative al rapporto associativo, eventualmente proposte, e che lo stesso giudice decida sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresì, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro derivi dalla cessazione del rapporto associativo, pur mancando un formale provvedimento di licenziamento.
L’attrazione della decisione sul rapporto associativo alla competenza del giudice del lavoro si giustifica tutte le volte in cui quella decisione abbia ricadute o comunque produca effetti sul rapporto di lavoro comunque in essere tra il socio e la cooperativa.
L’articolo 441-quater c.p.c., rubricato “Licenziamento discriminatorio”, con riferimento alle controversie aventi ad oggetto la nullità di detti licenziamenti dispone che le relative azioni, ove non siano proposte con ricorso ex art. 414 c.p.c., possano essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali previsti dagli articoli 38 del D.lgs. n. 198/2006 e 28 del D.lgs. n. 150/2011. Al fine di evitare la duplicazione dei giudizi, si è previsto che la proposizione della domanda, relativa alla nullità del licenziamento discriminatorio e alle sue conseguenze, nell’una o nell’altra forma, precluda la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso per quella stessa domanda.
Infine, sotto il profilo organizzativo, si introduce nel corpo delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie il nuovo articolo 144 quinquies, rubricato “Controversie in materia di licenziamento”, a tenore del quale il presidente di sezione e il dirigente dell’ufficio giudiziario favoriscono e verificano la trattazione prioritaria dei procedimenti di cui al Capo I-bis del titolo IV del libro secondo del codice, prevedendosi altresì che in ciascun ufficio giudiziario siano effettuate estrazioni statistiche trimestrali che consentano di valutare la durata media dei processi di cui all’art. 441-bis del codice, in confronto con la durata degli altri processi in materia di lavoro.