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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 31
Modifiche al codice di procedura civile

Per quanto concerne il processo del lavoro, si è ritenuto opportuno, con intervento di riassetto e razionalizzazione ispirato a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1 della legge n. 206 del 2021, risolvere la contraddizione attualmente esistente – frutto di un difetto di coordinamento – tra l’articolo 429, primo comma, che consente il deposito delle motivazioni unitamente al dispositivo o entro un termine fissato dal giudice e non superiore a sessanta giorni, e l’articolo 430 c.p.c., a mente del quale la sentenza «deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia». Si è quindi prevista la soppressione di tale ultima disposizione, prevedendo al tempo stesso che il cancelliere dia comunicazione alle parti della sentenza quando questa è depositata fuori udienza (e non anche, quindi, nei casi in cui le motivazioni sono lette in udienza, in quanto in questo caso esse sono immediatamente note alle parti). L’articolo 434 c.p.c. è stato modificato, come si è detto, analogamente a quanto fatto con riferimento all’articolo 342, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera c). Del pari, è stato modificato l’articolo 436-bis c.p.c., relativo all’attuale “filtro” di inammissibilità per gli appelli che non hanno una ragionevole probabilità di essere accolti; in particolare, sulla scia delle scelte operate con riferimento al rito ordinario si è deciso di assimilare alle ipotesi di manifesta infondatezza quelle della manifesta fondatezza, dell’inammissibilità e dell’improcedibilità, prevedendo in questi casi una decisione mediante lettura del dispositivo e contestuali motivazioni redatte anche in questo caso in forma sintetica, fermo restando l’ordinario regime decisorio (lettura del dispositivo in udienza e deposito della sentenza nei successivi sessanta giorni) nei casi in cui non ricorrano i presupposti per la decisione in forma accelerata. Conseguentemente, all’articolo 437 c.p.c., relativo all’udienza di discussione in grado di appello, è stata apportata una modifica di mero raccordo tra i due modi di definizione del processo, quello “semplificato” previsto dall’articolo 436 bis e quello “ordinario” disciplinato, appunto, dall’articolo 437. L’articolo 438 c.p.c., infine, è stato coordinato con la modifica apportata all’articolo 430, prevedendo che al di fuori delle ipotesi di decisione semplificata le motivazioni della sentenza debbano essere depositate entro il termine di sessanta giorni ordinariamente previsto per i giudizi di appello.