Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 29
Modifiche al codice di procedura civile
Come previsto dal comma 10, lettera c) dell’unico articolo della legge delega. è stata operata una modifica all’articolo 397 c.p.c. per chiarire che la legittimazione a proporre l’azione di revocazione è stata assegnata anche al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione. In particolare, la previsione della legittimazione generale di quest’ultimo si giustifica in ragione dell’ampia formulazione del principio di delega sul punto e dell’interesse superiore dell’ordinamento alla rimozione in ogni caso delle conseguenze di una violazione della Convenzione da parte di una decisione del giudice ordinario, accertata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.