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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 26
Modifiche al codice di procedura civile

Lettere a) e b)

La riformulazione dell’articolo 342 c.p.c. (e quella, negli stessi termini, dell’articolo 434 relativo alla forma dell’appello nel processo del lavoro) dà attuazione al criterio di delega previsto dalla lettera c), del comma 8 dell’unico articolo della legge delega, che richiede di «prevedere che, negli atti introduttivi dell'appello disciplinati dagli articoli 342 e 434 del codice di procedura civile, le indicazioni previste a pena di inammissibilità siano esposte in modo chiaro, sintetico e specifico». La soluzione prescelta cerca di individuare un punto di equilibrio tra le esigenze di efficienza e quelle di tutela effettiva, nel rispetto della premessa per cui la chiarezza e sinteticità non debbono mai portare a una indebita compressione dell’esercizio del diritto di azione e del diritto di difesa delle parti, e d’altro lato le regole non devono essere intese in modo formalistico, impedendo il raggiungimento dello scopo del processo, che è quello di una sentenza che riconosca o neghi il bene della vita oggetto di controversia. Anche sulla scorta dei lavori della Commissione che presso il Ministero della giustizia aveva elaborato proposte normative per dare concreta attuazione ai principi di chiarezza e sinteticità degli atti anche nei gradi di impugnazione, e al quale avevano partecipato anche magistrati delle Corti d’appello che avevano portato la propria esperienza, si è cercato di proporre un’attuazione della legge delega volta ad evitare interpretazioni eccessivamente rigide della norma, le quali, andando al di là dell’obiettivo di richiedere che l’appello sia costruito come una critica che indichi le specifiche ragioni del dissenso rispetto alle statuizioni della sentenza che vengono impugnate, finiscano per appesantire inutilmente l’esposizione o portino a redigere dei veri e propri progetti alternativi di sentenza, nel timore di pregiudizievoli pronunce di inammissibilità. Analoga ragione ha indotto a riformulare, nell’ottica della sinteticità, la previsione relativa alla indicazione, in relazione a ciascun motivo di appello, del capo della decisione che viene impugnato (in luogo della indicazione, richiesta dalla norma vigente, «delle parti del provvedimento che si intende appellare»), per evitare inutili trascrizioni nell’atto delle pagine delle pronunce appellate. Si è inoltre prevista la specifica indicazione del termine a comparire, in luogo del vigente richiamo all’articolo 163-bis, in quanto si è dovuto tenere conto del fatto che nell’ambito del giudizio di primo grado tale termine è destinato ad essere aumentato per lasciare spazio alle memorie integrative da depositare anteriormente alla prima udienza; la stessa esigenza ha comportato analogo intervento nell’articolo 343 c.p.c., con l’indicazione esplicita del termine per il deposito della comparsa di costituzione in luogo dell’attuale rinvio all’articolo 166.