Lettera a)
All’articolo 326 c.p.c., al primo comma sono state apportate due modificazioni; la prima si limita a sostituire la parola «precedente» (riferito all’articolo) con il riferimento all’articolo 325; mentre dopo le parole “dalla notificazione della sentenza” è stata aggiunta la precisazione che la notifica avvenga “sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario”.
Lettera b)
L’aggiunta operata al secondo comma dell’articolo 334 c.p.c. attua il chiaro disposto del principio di delega di cui alla lettera b), del comma 8 dell’unico articolo della legge delega, la quale richiede di «prevedere che l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia anche quando l'impugnazione principale è dichiarata improcedibile».