Lettera a)
L’articolo 316 c.p.c. è stato modificato al fine di prevedere, in via generale, che davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione. Il secondo comma è stato modificato al fine di apportare i necessari adattamenti alle modalità di presentazione della domanda in forma verbale, per renderla compatibile con l’adozione, in via generale, del ricorso anziché dell’atto di citazione, con comparizione a udienza fissa.
Lettera b)
L’articolo 317 c.p.c. è stato modificato al fine di rendere compatibile il conferimento del mandato per farsi rappresentare davanti al giudice di pace, con l’introduzione del procedimento con ricorso anziché con citazione.
Lettera c)
L’articolo 318 c.p.c. è stato sostituito per prevedere che la domanda davanti al giudice di pace si proponga con ricorso e non più con atto di citazione. Il secondo comma disciplina le modalità di fissazione dell’udienza a seguito della presentazione del ricorso.
Lettera d)
Il primo comma dell’articolo 319 c.p.c. è stato modificato, mantenendo per la costituzione delle parti una forma semplificata, ma adattandola alle esigenze del processo telematico che dovrà assistere anche il processo davanti al giudice di pace. Si prevede, dunque, che l’attore si costituisca depositando il ricorso notificato o il processo verbale di cui all’articolo 316 c.p.c., unitamente al decreto di cui all’articolo 318 c.p.c. unitamente alla relazione di notificazione e alla procura, ove occorra. Il convenuto potrà quindi costituirsi depositando la comparsa di risposta e la procura, ove occorra.
Lettera e)
Il terzo comma dell’articolo 320 c.p.c. è stato modificato al fine di prevedere che il giudice di pace, alla prima udienza, fermo restando l’obbligo di procedere al tentativo di conciliazione, procede nelle forme previste dal rito semplificato, in particolare dall’art. 281-duodecies, con applicazione dei commi che prevedono che si proceda all’istruttoria necessaria o si mandi la causa in decisione.
Il quarto comma è stato soppresso in considerazione dell’obbligo delle parti di dedurre le prove negli scritti difensivi ed eventualmente di formulare alla prima udienza un breve termine per l’integrazione delle istanze istruttorie e delle difese.
Lettera f)
L’articolo 321 c.p.c. è stato modificato al fine di prevedere che davanti al giudice di pace il modello processuale per la fase decisoria è identico a quello previsto per la decisione a seguito di discussione orale davanti al tribunale in composizione monocratica.