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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 23
Modifiche al codice di procedura civile

L’articolo 291 c.p.c., che disciplina la dichiarazione di contumacia del convenuto, contiene una modifica necessaria per l’adeguamento alla disciplina della nuova fase introduttiva, disponendo ora nel secondo comma che se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all’articolo 171- bis, secondo comma, il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma.