In attuazione del criterio di delega di cui al n.1 del comma 5, lettera n) è stato inserito un apposito capo del Libro II del codice di procedura civile, contenente la disciplina del procedimento semplificato di cognizione destinato a sostituire il vigente rito sommario di cognizione che, invece, è collocato nel capo III bis del Titolo primo, ed è disciplinato dagli articoli 702 bis e seguenti.
L’intero capo, coerentemente con il medesimo principio di delega, viene quindi abrogato.
Tuttavia, nel delineare la struttura del rito semplificato, come del resto si ricava dal principio di delega, sono state mantenute le principali caratteristiche di concentrazione e snellezza proprie del rito sommario, in quanto compatibili con la sua natura di giudizio a cognizione piena.
Nel capo III quater del Libro Secondo sono stati inseriti gli articoli da 281-decies a 281-terdecies. Tale collocazione è coerente con l’alternatività di tale rito rispetto al rito ordinario.
In attuazione del criterio di cui al n. 2 del citato comma 5, lettera a) il rito è stato denominato “semplificato di cognizione”.
All’articolo 281-decies c.p.c. viene definito l’ambito di applicazione del rito semplificato. Il primo comma indica quali caratteristiche devono avere le cause per essere obbligatoriamente trattate con il rito semplificato. In sostanza, nella quadruplice possibile formulazione prevista dalla norma (“Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un’istruzione non complessa”) si prevede che si tratti di cause, anche riservate alla decisione del tribunale collegiale, per le quali è prevedibile un’istruttoria non articolata e complessa. Il secondo comma prevede che il rito semplificato possa essere adottato, a scelta della parte, in tutte le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica.
L’articolo 281-undecies c.p.c. è dedicato alla forma della domanda e costituzione delle parti. Il comma primo prevede che la domanda debba essere introdotta con ricorso contenente le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3 bis), 4), 5), 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163. Il secondo comma disciplina, secondo criteri acceleratori, le modalità di fissazione dell’udienza con decreto del giudice che assegna anche il termine di costituzione del convenuto, e si prevede, a garanzia del diritto di difesa, che il termine minimo a comparire per il convenuto sia di quaranta giorni liberi se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all’estero. Il terzo e il quarto comma disciplina le modalità di costituzione del convenuto, le decadenze e preclusioni e le modalità con cui chiedere la chiamata di un terzo in causa, prevedendo a tal fine che il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio. Infine, ai sensi del quarto comma, se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma.
L’articolo 281-duodecies c.p.c. disciplina il procedimento dopo la costituzione del contraddittorio e la fissazione dell’udienza. Il primo comma prevede che all’udienza il giudice proceda alla verifica della ricorrenza delle ipotesi di cui all’articolo 281-decies primo comma e proceda, quando necessario, al mutamento del rito nelle forme ordinarie. Tale facoltà di mutamento del rito, con valutazione caso per caso, è esercitabile anche nelle ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 281-decies, in quanto la scelta del ricorrente di procedere con il rito semplificato potrebbe non risultare opportuna in relazione alle caratteristiche della controversia. Inoltre, l’omessa previsione della possibilità di mutare il rito anche nelle ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 281-decies comprimerebbe eccessivamente la possibilità di scelta della parte convenuta e favorirebbe in modo sproporzionato l’attore. In caso di mutamento del rito da semplificato a ordinario il giudice è tenuto a fissare l’udienza ex art. 183 rispetto alla quale decorrono, ex lege, i termini per le memorie integrative di cui all’art. 171-ter.
Il secondo comma disciplina la possibilità per l’attore di chiedere di essere a sua volta autorizzato a chiamare in causa un terzo, con i medesimi limiti previsti per il giudizio ordinario.
Il terzo comma disciplina le facoltà che le parti possono esercitare a pena di decadenza all’udienza. In tal modo si è inteso attuare il principio di delega secondo cui l’attuazione del rito semplificato deve coniugarsi con la necessità di prevedere una scansione processuale in cui maturano in modo chiaro e prevedibile le preclusioni e consenta di prevedere i tempi di trattazione del procedimento con questo rito, fermo restando il necessario rispetto del principio del contraddittorio.
Il quarto comma prevede che le parti possano chiedere l’assegnazione di termini per memorie integrative e istruttorie, di cui il giudice è tenuto a valutare la necessità, potendo modulare l’assegnazione di termini anche più brevi rispetto a quelli massimi previsti dalla norma, e comunque ridotti rispetto a quelli ordinari.
Il quinto comma prevede che, quando non provvede ai sensi del secondo e del quarto comma, e non ritiene la causa matura per la decisione, il giudice ammette i mezzi di prova a tal fine rilevanti, e procede alla loro assunzione.
L’articolo 281-terdecies c.p.c. disciplina la fase decisoria del procedimento semplificato di cognizione che in conformità alla delega deve concludersi con sentenza. Si prevede l’applicazione dell’art.281-sexies per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica e dell’articolo 275-bis per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale.
La disciplina maggiormente formalizzata dell’esercizio dei diritti di difesa delle parti, ivi compresa l’espressa previsione per l’attore di chiamare in causa un terzo (ferma restando la valutazione del giudice sulla opportunità di proseguire nelle forme del rito semplificato) non comporta la necessaria adozione di una norma specifica sull’appello, come attualmente previsto dall’articolo 702-quater per il rito sommario di cognizione, essendo sufficiente a tal fine la precisazione contenuta nel secondo comma per cui la sentenza è impugnabile nei modi ordinari.