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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 20
Modifiche al codice di procedura civile

Lettera a)

In conformità alla delega, quanto ai rapporti tra giudice collegiale e monocratico, l’articolo 281-septies c.p.c. è stato modificato al fine di consentire un passaggio diretto dal collegio al giudice monocratico per la decisione, senza necessità di fissare ulteriore udienza di precisazione delle conclusioni.

 

Lettera b)

L’articolo 281-octies c.p.c., che regola la rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale, è stato modificato, prevedendo che il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a sé in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, rimette la causa al collegio per la decisione, con ordinanza comunicata alle parti. Entro dieci giorni dalla comunicazione, ciascuna parte può chiedere la fissazione dell’udienza di discussione davanti al collegio, e in questo caso il giudice istruttore procede ai sensi dell’articolo 275 bis.

 

Lettera c)

In attuazione della delega (comma 5, lettera s), quanto ai rapporti tra giudice collegiale e monocratico, l’articolo 281-novies c.p.c. è stato modificato al fine di prevedere, nel secondo comma appositamente introdotto, che, se sono riunite cause per le quali il tribunale deve giudicare in composizione collegiale e cause nelle quali deve giudicare in composizione monocratica, prevalga il rito collegiale, ferme restando le preclusioni e le decadenze maturate in ciascun procedimento, per la parte che si è svolta prima della riunione.