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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 19
Modifiche al codice di procedura civile

Lettera a)

L’articolo 281-quinquies c.p.c. è stato modificato al fine di prevedere: al primo comma che, nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice istruttore fissa l’udienza in cui la causa è trattenuta in decisione, rispetto alla quale decorrono i termini a ritroso, per il deposito degli scritti difensivi finali previsti dall’articolo 189; al secondo comma viene disciplinata la trattazione mista della fase decisoria, con facoltà della parte di farne istanza e con assegnazione dei soli termini per le conclusionali e discussione orale davanti al giudice, senza deposito di memorie di replica. Il termine per il deposito della sentenza è di trenta giorni.

 

Lettera b)

In conformità al principio di delega (comma 5, lettera l), n.2 è stato inserito un terzo comma all’articolo 281- sexies c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.