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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 18
Modifiche al codice di procedura civile

Lettera a)

All’articolo 275 c.p.c. sono state apportate modifiche al fine di prevedere, innanzitutto, al comma 1 che, nei casi in cui non si ricorra a modelli misti o semplificati, dopo gli scritti difensivi finali, la causa sia trattenuta in decisione e il collegio depositi la sentenza nei sessanta giorni successivi all’udienza di cui all’articolo 189.

I commi secondo e terzo sono stati modificati al fine di disciplinare la fase decisoria con trattazione mista davanti al collegio. In particolare, il comma secondo prevede che le parti possano chiedere, con la nota di precisazione delle conclusioni, al presidente del tribunale, che la causa sia discussa oralmente davanti al collegio.

In tal caso il presidente revoca l’udienza fissata dal giudice istruttore per la rimessione della causa in decisione e fissa un’udienza davanti al collegio nella quale le parti discutono oralmente, senza deposito delle note di replica. La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni.

 

Lettera b)

L’articolo 275-bis c.p.c. disciplina la decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio, prevedendo che il giudice istruttore, quando ritiene che la causa possa essere decisa a seguito di discussione orale, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine, anteriore all’udienza, non superiore a trenta giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per note conclusionali.

Il secondo comma prevede poi che all’udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa e il presidente ammette le parti alla discussione e che all’esito della discussione il collegio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Il terzo comma prevede poi che in tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del presidente del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Infine, la norma prevede che se non provvede ai sensi del secondo comma, il collegio deposita la sentenza nei successivi sessanta giorni.