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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 17
Modifiche al codice di procedura civile

Lettera a)

L’adeguamento della disciplina della chiamata in causa del terzo, prevista dall’articolo 1, comma 5, lettera h) della legge delega, è stato attuato anche con la modifica alle modalità di costituzione del terzo interveniente previste dall’articolo 267 c.p.c. Al primo comma, si è quindi soppressa la possibilità per il terzo di costituirsi in udienza; la costituzione del terzo interveniente potrà, quindi, soltanto avvenire con il deposito di una comparsa, formata a norma dell’articolo 167. Per ragioni di coordinamento si è altresì modificato il secondo comma, sopprimendo l’inciso sulla costituzione del terzo interveniente in udienza.

 

Lettera b)

L’articolo 268 c.p.c., nella disciplina del termine per l’intervento, contiene una modifica di mero adeguamento alla nuova disciplina della fase decisoria, prevedendo che l'intervento possa avere luogo sino al momento in cui il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione (essendo ormai la precisazione delle conclusioni collocata in un mero scambio tra le parti).

 

Lettera c)

L’articolo 269 c.p.c. è stato modificato per conformarlo alle nuove disposizioni dell’articolo 171 bis ove è stato individuato e disciplinato un momento in cui, fuori udienza entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 166, il giudice possa verificare d'ufficio la regolare instaurazione del contraddittorio e pronunciare, quando occorre, i provvedimenti opportuni e tipizzati, fra i quali rientra anche la fissazione di nuova udienza al fine di consentire al convenuto di effettuare la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis. L’attore potrà chiedere l’autorizzazione a chiamare in causa un terzo ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto il relativo interesse: tale adempimento deve essere effettuato nella memoria di cui all’articolo 171 ter, comma primo, n. 1.

 

Lettera d)

All’articolo 271 c.p.c. è stato inserito un richiamo alla norma che disciplina le memorie integrative (art. 171 ter c.p.c.) i cui termini si estendono anche al terzo chiamato.