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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 15
Modifiche al codice di procedura civile

Lettera a)

Conformemente al criterio di delega di cui al comma 6, lettera a), della legge n. 206 del 2021, si è ritenuto di modificare l’articolo 225 c.p.c., prevedendo al primo comma che la decisione sulla querela di falso non sia assunta dal collegio, ma dal tribunale in composizione monocratica. Al secondo e al terzo comma sono quindi stati inseriti gli adattamenti necessari di coordinamento.

 

Lettera b)

Le modifiche all’articolo 226 c.p.c. sono dettate da esigenze di coordinamento con la nuova competenza sulla querela di falso del tribunale in composizione monocratica (e non più del collegio), prevista dal precedente articolo 225. Inoltre, al secondo comma, si è previsto che il giudice che accerta la falsità debba dare le disposizioni di cui all’articolo 537 c.p.p. (sulla pronuncia sulla falsità di documenti), aggiornando il precedente richiamo all’articolo 480 c.p.p. (sul verbale di udienza).