Lettera a)
In conformità al principio di delega di cui all’articolo 1, comma 21, lettera b), si è ritenuto di inserire nell’articolo 210 c.p.c. due ultimi commi per rafforzare l’efficacia dell’ordine di esibizione del giudice, con disposizioni volte a sanzionare la mancanza di collaborazione all’attività giudiziale della parte e del terzo.
Al nuovo comma quarto si prevede che l’inottemperanza della parte all’ordine di esibizione venga sanzionato con una pena pecuniaria di importo compreso tra euro 500 ed euro 3000. Il giudice potrà altresì desumere da tale inadempimento argomenti di prova ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, c.p.c. Il comma quinto riguarda invece l’inadempimento del terzo, la cui inottemperanza è sanzionata con una pena pecuniaria di importo compreso tra euro 250 ed euro 1500. La sanzione non è tuttavia automatica, consentendo sempre alla parte e al giudice di valutare la consistenza del motivo che ha portato a non ottemperare all’ordine.
Lettera b)
Il principio di cui al comma 21, lettera c) è stato attuato prevedendo nell’articolo 213 c.p.c. che, in caso di richiesta d’ufficio di informazioni alla pubblica amministrazione, questa sia tenuta a trasmetterle o a comunicare le ragioni del diniego entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di richiesta del giudice.