Il criterio di delega di cui al comma 17, lettera n), (“prevedere che il giudice, in luogo dell’udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio, può disporre il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di cui all’articolo 193 del codice di procedura civile”) è attuato attraverso l’aggiunta di un secondo comma all’articolo 193 c.p.c., rubricato “Giuramento del consulente”, con il quale si prevede che in luogo della fissazione dell’udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma dello stesso articolo. È altresì specificato che con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall’articolo 195, terzo comma, del codice (ovvero i termini per la trasmissione della relazione dal consulente alle parti costituite, per la trasmissione al consulente delle osservazioni delle parti e per il deposito in cancelleria della relazione).