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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 12
Modifiche al codice di procedura civile

Lettera a)

L’articolo 163 c.p.c. è stato modificato per dare attuazione alle previsioni contenute nelle lettere b) e d) del comma 5 della legge delega: si è a tal fine disposto nel n. 4) del terzo comma che i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni siano esposti in modo chiaro e specifico; il n.

7) del terzo comma è stato modificato per aggiungere la necessità di inserire un nuovo avvertimento (“che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”).

Inoltre, sempre in forza della necessità di operare il dovuto coordinamento fra le disposizioni vigenti anche non direttamente oggetto di specifico intervento delegato, come disposto dal comma 22 della legge delega, il termine per la costituzione del convenuto (che deve essere oggetto di avvertimento contenuto nell’atto di citazione) è stato posto a settanta giorni prima dell'udienza, dovendosi consentire lo svolgimento della trattazione scritta antecedentemente all’udienza di prima comparizione per ivi consentire la piena definizione del thema decidendum ac probandum. Per la medesima finalità di coordinamento è stata poi eliminata la possibilità di abbreviare i termini per tale costituzione, non risultando tale istituto compatibile con la tempistica, per vero piuttosto serrata, degli adempimenti previsti per il nuovo rito ordinario da espletarsi prima dell’udienza di cui all’articolo 183.

Per analogo intento di coordinamento e con l’obiettivo di assicurare la concentrazione e la ragionevole durata del processo (comma 5, lettera a) della legge delega) è stato infine inserito un nuovo n. 3-bis nel terzo comma, per agevolare il rilievo di criticità relative alla procedibilità della domanda sin dalle prime verifiche del giudice previste fuori udienza dal nuovo articolo 171-bis c.p.c.

 

Lettera b)

L’articolo 163-bis c.p.c. reca al primo comma una modifica che estende il termine a comparire a centoventi giorni prima dell’udienza di trattazione: tale intervento, in ossequio ai criteri di cui alla lettera g) del comma 5 della legge delega, ha l’obiettivo di consentire lo svolgimento della trattazione scritta antecedentemente all’udienza di prima comparizione, assicurando tempi congrui per l’elaborazione delle memorie integrative di cui al nuovo articolo 171-ter, e così ivi consentire la piena definizione del thema decidendum ac probandum prima dell’udienza di cui all’articolo 183. È stata poi eliminata la possibilità di abbreviare i termini per la costituzione dell’attore (simmetricamente a quanto operato negli articoli 163 e 165), non risultando tale istituto compatibile con la tempistica, per vero piuttosto serrata, degli adempimenti previsti per il nuovo rito ordinario da espletarsi prima dell’udienza di cui all’articolo 183.

 

Lettera c)

L’articolo 164 c.p.c. è stato modificato solo all’ultimo comma, sempre in forza della necessità di operare il dovuto coordinamento fra le disposizioni vigenti anche non direttamente oggetto di specifico intervento delegato, come disposto dal comma 22 dell’unico articolo della legge delega: poiché è stato introdotto un momento, antecedente all’udienza, nell’ambito del quale il giudice opera le verifiche sulla corretta instaurazione del contraddittorio (nuovo articolo 171-bis c.p.c.), precedentemente svolte in apertura di udienza nel primo comma dell’articolo 183 con possibile rinvio dell’udienza ai sensi del relativo secondo comma, quest’ultimo è stato sostituito con il nuovo riferimento al secondo comma dell’articolo 171-bis.

Lettera d)

Dal primo comma dell’articolo 165 c.p.c. è stata poi eliminata la possibilità di abbreviare i termini per la costituzione dell’attore (simmetricamente a quanto operato negli articoli 163 e 163-bis), non risultando tale istituto compatibile con la tempistica, per vero piuttosto serrata, degli adempimenti previsti per il nuovo rito ordinario da espletarsi prima dell’udienza di cui all’articolo 183. In chiusura dell’articolo è stato previsto che, anche in caso di costituzione personale dell’attore, costui debba indicare l’indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica (attuazione della lettera h) del comma 17 della legge delega).

 

Lettera e)

L’articolo 166 c.p.c. contiene alcune modifiche rispetto all’attuale formulazione. A tal fine, è stato in primo luogo previsto che il convenuto debba costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta (e non più venti) giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, e ciò tenuto conto del nuovo termine a comparire e della nuova struttura della fase introduttiva, che prevede che dopo la costituzione del convenuto, ma sempre anteriormente all’udienza, debba avvenire anche lo scambio delle memorie integrative tra le parti.

È poi stato espunto che la costituzione possa avvenire almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163-bis, nonché almeno venti giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo 168-bis, quinto comma, perché quest’ultima norma è stata abrogata, essendo stato il relativo contenuto trasferito nel nuovo articolo 171-bis, terzo comma, c.p.c., che prevede che il giudice possa comunque differire l’udienza sino a quarantacinque giorni e, come precisato nella stessa norma, i termini per le memorie di cui all’articolo 171-ter decorrono in tal caso a ritroso dalla nuova udienza che viene fissata dal giudice.

 

Lettera f)

L’articolo 167 c.p.c. disciplina il contenuto della comparsa di risposta, e contiene unicamente una modifica, nel senso che il convenuto deve, “in modo chiaro e specifico”, proporre tutte le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda. La modifica costituisce una esemplificazione applicativa del principio di chiarezza e specificità degli atti processuali che la riforma ha inteso rafforzare e rendere generale (cfr. modifiche all’articolo 121 c.p.c.).

 

Lettera g)

L’articolo 168-bis c.p.c. contiene la disciplina della designazione del giudice istruttore, adattandola alla complessiva digitalizzazione del disegno riformatore della legge delega, prevedendo che, formato un fascicolo d’ufficio, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore. È stato soppresso l’inciso per cui la designazione del giudice istruttore debba avvenire “con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione a ruolo”, e l’ulteriore inciso per cui subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, e su quello del giudice istruttore “e gli trasmette il fascicolo”, per necessario adeguamento alle disposizioni del processo civile telematico. È stato infine soppresso l’ultimo comma, per il quale “Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza”, in quanto la disposizione è stata trasfusa nell’articolo 171-bis c.p.c.

 

Lettera h)

L’articolo 171 c.p.c., che disciplina la ritardata costituzione delle parti, è stato oggetto di interventi di mero coordinamento. Nel secondo comma si è infatti eliminato l’inciso che consente, nel caso in cui una parte si sia costituita nei termini per essa stabiliti dalla legge, alla controparte di costituirsi successivamente “fino alla prima udienza”, in quanto per consentire le verifiche preliminari del giudice anteriormente all’udienza e alla fissazione dei termini per le memorie di cui all’art. 171-ter, il termine per la costituzione del convenuto deve essere necessariamente fissato in quello tempestivo di cui all’art. 166 c.p.c.; il tutto tenendo peraltro conto anche della previsione di cui all’articolo 291 c.p.c. Nulla vieta, in ogni caso, al convenuto di costituirsi anche successivamente, ma nella consapevolezza di dover accettare il processo in statu et terminis, ferme restando le decadenze ormai maturate, e salve naturalmente le ipotesi di possibile rimessione in termini.

Per analoghe ragioni il terzo comma contiene a sua volta una modifica formale, con la soppressione dell’inciso “neppure entro tale termine” e la sostituzione dell’inciso “entro il termine di cui all’art. 166”, a precisare che dopo tale termine la parte è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore (la verifica è tra quelle preliminari di cui all’art. 171-bis c.p.c.).

 

Lettera i)

L’articolo 171-bis c.p.c. rappresenta una norma quadro nel quadro della nuova fase introduttiva, e disciplina le verifiche preliminari che il giudice è chiamato a fare prima dell’udienza. Invero, in un sistema che aspira a realizzare il canone della concentrazione, e per il quale dunque, salvi i rari casi di chiamata del terzo da parte dell’attore, all’udienza la causa deve tendenzialmente sempre giungere con il perimetro del thema decidendum e del thema probandum già definito, così da consentire al giudice di poter valutare al meglio quale direzione imprimere al processo (effettuare il tentativo di conciliazione, disporre il mutamento nel rito semplificato, ammettere le prove e procedere alla relativa assunzione), non era possibile immaginare che il giudice fosse chiamato a compiere tutte le verifiche preliminari di sua competenza all’udienza stessa. Nel rispetto della finalità perseguita dalla delega si è pertanto ritenuto che, scaduto il termine di cui all’art. 166 per la costituzione del convenuto, il giudice istruttore abbia comunque a procedere entro un termine ravvicinato (i successivi quindici giorni) a tutte le verifiche d'ufficio che, nel loro insieme, sono funzionali ad assicurare la regolarità del contraddittorio.

Per quanto concerne in particolare la tipologia dei controlli richiesti al giudice, gli stessi riguardano i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma (ordine di integrazione del contraddittorio nel caso di litisconsorte necessario pretermesso), 107 (chiamata del terzo per ordine del giudice), 164, secondo, terzo e quinto comma (nullità dell’atto di citazione e relative sanatorie), 167, secondo e terzo comma (nullità della comparsa di risposta), 171, terzo comma (dichiarazione di contumacia), 182 (difetti di rappresentanza, assistenza, autorizzazione), 269, secondo comma (chiamate in causa del terzo), 291 e 292 (ancora contumacia), e indica alle parti le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda (e in specie dunque all’avvenuto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione) e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Nel caso in cui il giudice abbia a effettuare rilievi e ad assumere provvedimenti in ordine a tali profili, gli stessi sono poi trattati dalle parti nelle memorie integrative di cui all’articolo 171-ter c.p.c.

È poi stabilito che quando pronuncia i provvedimenti sopra indicati il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati all’art. 171-ter c.p.c. per le memorie integrative e di completamento della trattazione.

È in ogni caso previsto che il giudice, anche se non provvede ai sensi del secondo comma, possa confermare o anche differire, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza (con previsione, dunque, non dissimile a quella dell’attuale articolo 168-bis, quinto comma, c.p.c., e per consentire di meglio organizzare il proprio ruolo). Naturalmente, in tal caso i termini indicati per le memorie di cui all’articolo 171- ter c.p.c. decorrono dalla data della nuova udienza.

È infine previsto che il decreto del giudice debba essere comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.

Sempre al fine di consentire di realizzare l’obiettivo principale legato alla fase introduttiva, l’articolo 171-ter c.p.c. disciplina le memorie integrative che le parti possono depositare una volta avvenute le verifiche preventive del giudice e sempre prima dell’udienza. È stato così stabilito che le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:

1) almeno quaranta giorni prima dell’udienza di cui all’art. 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l’attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;

2) almeno venti giorni prima dell’udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali.

3) almeno dieci giorni prima dell’udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.

In sostanza, si tratta delle stesse tre memorie oggi contemplate dall’art. 183, 6° comma, c.p.c., ma dopo la prima udienza, che vengono invece anticipate a un termine anteriore, per consentire come già precisato che all’udienza il tema di causa sia perfettamente delineato e possano essere assunte le determinazioni più opportune circa la direzione da imprimere al giudizio.

Rispetto alla lettera della legge delega (comma 5, lett. f) si è attuata consapevolmente la scelta di parificare i termini per tutte le parti, rispettando dunque la delega nella necessità di assicurare le prerogative in essa contenute per le parti indicate (attore, convenuto, e infine entrambi), ma estendendola di fatto per meglio consentire il rispetto delle finalità dalla stessa perseguite, in particolare nelle ipotesi di giudizi plurisoggettivi, sia ab origine (caso delle domande trasversali) sia ad esito della chiamata del terzo da parte del convenuto, sulla quale il giudice pronuncia ad esito delle verifiche preliminari fissando una nuova udienza dalla quale dunque devono decorrere i termini di cui all’articolo 171-ter c.p.c. per tutte le parti. Non si è invece ritenuto di attuare la delega nella parte della lett. f che prevede la anticipata facoltà anche per l’attore di chiamare in causa un terzo (se l’esigenza sorge dalle difese del convenuto), in quanto tale facoltà, che peraltro corrisponde a una situazione nella prassi e statisticamente assai rara, avrebbe comportato indistintamente per tutti i giudizi un allungamento dei tempi incongruo rispetto ai benefici perseguiti e soprattutto incompatibile con le finalità di semplificazione e celerità poste dalla delega quali obiettivi generali di tutta la riforma.