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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 11
Modifiche al codice di procedura civile

Lettera a)

L’intervento normativo, in ottica di riordino secondo quanto previsto dal comma 17, lettera h) dell’articolo unico, si limita ad adeguare la disposizione di cui all’articolo 136 c.p.c. alla tecnologia in uso.

Al terzo comma si è ritenuto di sopprimere la possibilità di trasmettere il biglietto di cancelleria a mezzo telefax, trattandosi di modalità ormai desueta, e di lasciare soltanto la possibilità di chiedere all’ufficiale giudiziario di procedere alla notifica.

 

Lettera b)

Nell’attuare i criteri di delega relativi alle notifiche telematiche e, in tale ambito, al riordino e implementazione del processo civile telematico, si è ritenuto di mantenere la disciplina delle notifiche eseguite dagli avvocati in materia civile e stragiudiziale nella legge n. 53 del 1994, ove formano un corpo normativo unico applicabile anche alle notifiche di atti in materia amministrativa, intervenendo nel codice di procedura civile per il necessario coordinamento nonché per dare attuazione ai criteri di portata generale o indirizzati all’ufficiale giudiziario.

Più in particolare, è stato modificato il secondo comma dell’articolo 137 c.p.c. per introdurre espressamente le notifiche effettuate dall’avvocato, in coordinamento con le altre modifiche di seguito descritte.

Sono stati introdotti due nuovi commi sesto e settimo all’articolo 137 c.p.c., per dare atto, da un lato, dalla disciplina in materia di notifiche eseguite dall’avvocato (oggi contenuta nella legge n. 53 del 1994) e, dall’altro, per coordinare l’obbligo di notifica telematica da parte dell’avvocato con il divieto all’ufficiale giudiziario, in tali casi, di eseguire la notifica.

Sotto quest’ultimo profilo, si è quindi previsto che l’ufficiale giudiziario possa eseguire la notificazione su richiesta dell’avvocato soltanto se quest’ultimo non è obbligato, in base alla legge, a procedere personalmente mediante posta elettronica certificata o altra modalità prevista dalla legge (quale l’inserimento nell’area web riservata prevista dall’articolo 359 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, di cui al nuovo articolo 3-ter della legge n. 53 del 1994). Tale limitazione non opera, tuttavia, quando vengono meno i presupposti per l’operare del predetto obbligo in capo all’avvocato: ossia, nei casi in cui non è possibile eseguire la notificazione secondo le modalità previste dalla legge, o quest’ultima non ha avuto esito positivo, per cause non imputabili al destinatario. Si prevede, in tale ipotesi, che l’avvocato debba formulare una dichiarazione formale, di cui l’ufficiale giudiziario dà atto nella relata di notifica; ciò, anche in ottica di maggior controllo circa la sussistenza dei requisiti per notificare mediante l’ufficiale giudiziario e quindi di controllo della validità della notifica eseguita mediane inserimento nell’area web.

Lettera c)

Le modifiche proposte all’articolo 139, quarto comma, c.p.c. attuano il criterio di delega del comma 20, lettera d), dell’articolo 1 della legge n. 206 del 2021. Sopprimendo la firma del portiere o del vicino del destinatario, si dematerializza il flusso di ritorno al richiedente della copia dell’atto notificato e si semplifica l’attività notificatoria dell’ufficiale giudiziario, riducendo la quantità di carta che deve produrre e trasportare con sé quando si reca sui luoghi di notifica e consentendogli di redigere una relata di notifica in via esclusivamente telematica. A norma vigente, infatti, poiché non si può prevedere se il ricevente sia munito di firma digitale, né si può imporre che se la procuri, l’ufficiale giudiziario, che debba procedere a consegna a mani di copia cartacea, deve sempre portare con sé anche una ulteriore copia cartacea sulla quale il ricevente, eventualmente diverso dal destinatario, possa apporre firma autografa. La copia cartacea firmata deve essere poi materialmente restituita al richiedente, che la deve conservare.

La soppressione della firma da parte del ricevente, quando la consegna venga fatta da soggetto che, come l’ufficiale giudiziario, riveste la qualità di pubblico ufficiale e restituisce relazione scritta dell’attività svolta, con valore probatorio dell’atto pubblico, estende a casi analoghi, senza modificarne la natura, la potestà certificatoria che l’ufficiale già ha con riferimento al caso in cui il ricevente rifiuti la firma o non possa firmare e agevola il flusso telematico degli atti processuali.

 

Lettera d)

L’intervento aggiunge due commi all’articolo 147 c.p.c., al fine di disciplinare il tempo della notificazione eseguita con la posta elettronica certificata, per dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 2019 che, con riferimento alla notifica di un atto in materia civile, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 147 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il destinatario alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. Si è previsto che le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata possono essere eseguite senza limiti orari e che si perfezionano in momenti diversi per il notificante (al momento in cui è generata la ricevuta di accettazione) e per il destinatario (nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna e, se quest’ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, alle ore 7).

 

Lettera e)

L’articolo 149-bis c.p.c. è stato modificato in attuazione del criterio di delega del comma 20, lettera d), che richiede di “adottare misure di semplificazione del procedimento di notificazione nei casi in cui la stessa è effettuata dall'ufficiale giudiziario, al fine di agevolare l'uso di strumenti informatici e telematici”. La disposizione inoltre attua la delega sull'implementazione del processo civile telematico disponendo la notifica via posta elettronica certificata anche per gli atti notificatori tipicamente propri dell’ufficiale giudiziario (come il pignoramento presso terzi) con norma che semplifica anche l'introduzione del processo esecutivo.

Non si è ritenuto necessario modificare il comma terzo, in materia di tempo delle notificazioni, considerata l’esistenza, all’articolo 3-bis, comma 3, della legge n. 53 del 1994, di una specifica disposizione sul perfezionamento della notifica a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall’avvocato. La disciplina dettata in quest’ultima norma, che prevede un diverso tempo della notificazione per il notificante e per il destinatario, appare dettata da esigenze legate ai termini e alle conseguenti decadenze in cui incorre la parte e, pertanto, è stata ritenuta compatibile con quanto previsto per le notifiche eseguite dall’ufficiale giudiziario.