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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 10
Modifiche al codice di procedura civile

Le disposizioni introdotte al terzo comma dell’articolo 127 c.p.c., nonché nei nuovi articoli 127-bis e 127-ter

c.p.c. attuano i criteri di delega dettati dall’articolo 1, comma 17, lettere l) ed m), della legge n. 206 del 2021. A tali disposizioni si aggiunge, pure in attuazione dei medesimi criteri di delega, il nuovo 196-duodecies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

Alla lettera a) è stato introdotto un nuovo terzo comma nell’articolo 127 c.p.c., rubricato “Direzione dell’udienza”), al fine di dettare una disposizione di principio ai sensi della quale il giudice può disporre che l’udienza si svolge mediante collegamenti audiovisivi a distanza o è sostituita dal deposito di note scritte, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 127-bis e 127-ter, che regolamentano nel dettaglio tali modalità alternative rispetto all’udienza in presenza. Il terzo comma dell’articolo 127 subordina la possibilità di svolgimento dell’udienza con collegamenti audiovisivi a distanza e della sostituzione dell’udienza con il deposito telematico di note scritte ad una decisione del giudice, in coerenza con il potere di direzione dell’udienza a quest’ultimo attribuito dal medesimo articolo 127.

L’articolo 127-bis c.p.c., inserito dalla lettera b) e rubricato “Udienza mediante collegamenti audiovisivi”, prevede al primo comma che lo svolgimento dell’udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, come disposto dal criterio di delega. È pertanto esclusa la possibilità di tenere udienza in videoconferenza nel caso di escussione di testimoni, sommari informatori e, in generale, nel caso si renda necessaria la presenza all’udienza di soggetti ulteriori rispetto a quelli elencati dalla norma. Al fine di prevenire dubbi interpretativi, la disposizione precisa che l’udienza mediante collegamenti audiovisivi è consentita anche per l’udienza pubblica (in riferimento a quest’ultima, l’articolo 196-duodecies delle disposizioni di attuazione rinvia a provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia affinché ne sia garantita la pubblicità).

Il secondo comma regolamenta i termini di comunicazione del provvedimento del giudice e l’esercizio della facoltà di opposizione attribuita alle parti dal criterio di delega. Si prevede infatti che il provvedimento con il quale il giudice dispone lo svolgimento dell’udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza (di cui al primo comma) è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell’udienza; che ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l’udienza si svolga in presenza e che il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l’udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. Si è prevista espressamente la non impugnabilità del decreto con il quale il giudice decide in ordine all’istanza proposta dalle parti, al fine di evitare che il procedimento possa essere rallentato. Su sollecitazione delle Camere, poi, si è specificato che nel decidere sulla richiesta della parte di celebrare l’udienza in presenza il giudice debba tenere conto «dell’utilità e dell’importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza», al fine di garantire che gli adempimenti più rilevanti quali ad esempio la discussione orale della causa avvengano preferibilmente in presenza, quando le parti lo chiedano. È inoltre prevista la possibilità che sia disposta udienza mista, ovvero in presenza per le parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. Da ultimo, si è chiarito che resta ferma, nel caso in cui venga 

disposta l’udienza mista, la possibilità di partecipare in presenza anche per le parti che non avevano avanzato la relativa richiesta.

È infine previsto, dal terzo comma, che se ricorrono particolari ragioni di urgenza i termini di cui al secondo comma possano essere abbreviati dal giudice, che deve dare atto nel provvedimento delle ragioni alla base dell’abbreviazione.

La disciplina dell’udienza con collegamento audiovisivo è poi completata attraverso l’introduzione, nelle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, del nuovo articolo 196-duodecies.

L’articolo 127-ter c.p.c., rubricato “Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza”, disciplina la sostituzione dell’udienza con il deposito di note scritte, in attuazione del criterio di delega dettato dall’articolo 1, comma 17, lettera m) della legge n. 206 del 2021. La norma prevede al primo comma, in conformità al criterio di delega, che l’udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, aggiungendo che, negli stessi casi, l’udienza è sostituita dal deposito di note scritte quando ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

I commi successivi regolano il procedimento attraverso il quale il giudice assegna termine per il deposito delle note, le modalità attraverso le quali le parti possono proporre opposizione e le conseguenze della proposizione di quest’ultima. In particolare, è disposto che con il provvedimento con cui sostituisce l’udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note; che ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; che il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile (analogamente a quanto disposto dall’articolo 127- bis c.p.c.) e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Pure analogamente a quanto disposto dall’articolo 127-bis c.p.c., è prevista la possibilità per il giudice di abbreviare i termini se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali deve darsi atto nel provvedimento.

È altresì previsto che il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note e che se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza; se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all’udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo, con meccanismo analogo a quello previsto, in caso di mancata comparizione di tutte le parti a due udienze successive, dall’articolo 181 c.p.c..

L’ultimo comma della disposizione in esame chiarisce che il giorno di scadenza del termine assegnato dal giudice per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti, al fine di ricollegare a tale termine tutti gli effetti conseguenti alla data di udienza (quali, ad esempio, il calcolo di termini stabiliti a ritroso a decorrere dall’udienza).