L’intervento normativo introduce in modo concreto nel processo civile il principio di sinteticità degli atti e trae origine da uno specifico criterio di delega contenuto nell’articolo 1, comma 17, lettera d), della legge delega.
Detto intervento risulta ormai improcrastinabile non solo in un’ottica acceleratoria, ma anche tenuto conto dello sviluppo e del consolidamento del processo civile telematico che impone nuove e più agili modalità di consultazione e gestione degli atti processuali da leggere tramite video, tanto per le parti quanto per i giudici.
L’articolo 121 c.p.c. viene modificato con la codificazione dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti del giudice e delle parti. Detti principi sono ormai immanenti nel processo civile, come risulta dalla giurisprudenza consolidata della Cassazione, anche a sezioni unite, a partire dal 2014, la quale in più occasioni ha avuto modo di osservare come il principio di sinteticità degli atti processuali è stato introdotto nell'ordinamento processuale con l'articolo 3, secondo comma, del codice del processo amministrativo, che esprime un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, in quanto funzionale a garantire il principio di ragionevole durata del processo, costituzionalizzato con la modifica dell'articolo 111 della Costituzione, e il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice (si vedano, fra le tante: Cassazione civile, Sezione 5, sentenza del 30 aprile 2020, n. 8425; Cassazione civile, Sezione 5, ordinanza del 21 marzo 2019, n. 8009; Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del 17 gennaio 2017, n. 964; Cassazione civile, Sezione 2, sentenza del 20 ottobre 2016, n. 21297; Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza del 6 agosto 2014, n. 17698).