Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 8
Modifiche al codice di procedura civile
In attuazione al comma 21, lettera b), della legge delega, avente come obiettivo quello di promuovere la leale collaborazione fra parti e giudice, al comma secondo dell’articolo 118 c.p.c. nei casi nei quali una parte si rifiuti di eseguire un ordine di ispezione a persone o cose comminato dal giudice nel corso dell’istruttoria, è stata prevista una sanzione pecuniaria, determinata in una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 3.000, da versarsi a favore della cassa delle ammende.