Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 6
Modifiche al codice di procedura civile
All’articolo 96 c.p.c. è stato aggiunto un quarto comma per dare attuazione al comma 21, lettera a), della legge delega: esso contiene la previsione che nei casi di responsabilità aggravata, come disciplinati dal primo, secondo e terzo comma di tale disposizione, sia possibile comminare alla parte soccombente la sanzione pecuniaria, determinata in una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000, da versarsi a favore della cassa delle ammende, a compensazione del danno arrecato all’Amministrazione della giustizia per l’inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo.