L’articolo 50 bis c.p.c., che elenca le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale, è stato modificato per attuare la previsione della lettera a) del comma 6 dell’articolo 1 della legge delega, la quale impone la riduzione dei casi in cui il tribunale decide in composizione collegiale, limitando a tale organo i casi di “oggettiva complessità giuridica” e tenendo conto della “rilevanza economico-sociale delle controversie”: si è proceduto all’abrogazione dei numeri 5 e 6 del primo comma, devolvendo quindi al giudice monocratico le cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché quelle di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi e le cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.