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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 3
Modifiche al codice di procedura civile

Lettera a)

L’obbligatorietà del deposito telematico degli atti di parte e la previsione (disciplinata in via regolamentare: articolo 27 d.m. n. 44/2011) della piena disponibilità per la controparte processuale degli atti depositati telematicamente hanno consentito di operare importanti modifiche, nel segno della semplificazione, speditezza e razionalizzazione del giudizio di legittimità, pur sempre nel rispetto della garanzia del contraddittorio (art. 1, comma 1, della legge delega):

L’articolo 47 c.p.c. terzo comma è stato modificato, quindi, al fine di semplificare la procedura di rimessione dei fascicoli alla cancelleria della Corte di cassazione nell’ambito del procedimento di regolamento di competenza. Non è più previsto l’onere della parte, nei cinque giorni successivi all’ultima notificazione del ricorso, di chiedere ai cancellieri degli uffici avanti ai quali pendono i processi interessati dal procedimento di regolamento di competenza la rimessione dei fascicoli alla cancelleria della Corte. Correlativamente è stato eliminato l’onere del giudice di disporre tale trasmissione, La parte è tenuta, con la nuova formulazione del comma, a depositare il ricorso e i relativi documenti, nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione.

Al quarto comma sono apportate modifiche di coordinamento con l’intervento operato al terzo comma.

Al quinto comma è stato eliminati il riferimento, non più pertinente per i depositi, alla cancelleria della Corte.

 

Lettera b)

Conseguentemente all’intervento operato sull’articolo 47 c.p.c., è stato modificato l’articolo 48 c.p.c., nel senso di prevedere che il giudizio di merito è sospeso dal giorno in cui viene depositata presso il giudice a quo copia del ricorso notificato o dell’ordinanza con cui è sollevato il regolamento di competenza.

 

Lettera c)

Si è novellato il primo comma dell’articolo 49 c.p.c., che in tema di regolamento di competenza continuava a prevedere – con una disposizione da sempre disattesa – che la Corte di cassazione dovesse pronunciare sulle relative istanze, addirittura entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito di memorie e scritti difensivi assegnato alle parti.