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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 2
Modifiche al codice di procedura civile

Lettera a)

Come già evidenziato nella relazione della Commissione ministeriale di studio durante i lavori preparatori del disegno di legge delega, l’articolo 37 c.p.c. ha assunto, per effetto degli interventi della Corte regolatrice della giurisdizione, un significato nuovo, improntato ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo. Da un lato, la possibilità di sollevare l’eccezione di difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo è stata interpretata dalle Sezioni Unite nel senso che il giudice può rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, con la conseguenza che, nei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione è rilevabile se dedotto con specifico motivo di gravame avverso il capo della pronuncia che, anche in modo implicito, ha statuito sulla giurisdizione. Dall’altro, il diritto vivente esclude che l’attore che abbia incardinato la causa dinanzi al giudice ordinario e sia rimasto soccombente nel merito, possa esercitare uno ius poenitendi sulla giurisdizione, sollevando con l’impugnazione l’auto-eccezione di difetto di giurisdizione. Dando attuazione al principio indicato nella lettera c) del comma 22 della legge delega, l’intervento di modifica intende adeguare la lettera della disposizione del codice alla sua reale portata. Per un verso, la riscrittura della disposizione modifica il primo comma dell’articolo 37, espungendo le parole «o dei giudici speciali». Si è così inteso restringere ai casi di difetto assoluto di giurisdizione la rilevabilità anche d’ufficio in qualunque stato e grado del processo del difetto di Per altro verso, alle questioni di riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e i giudici speciali è dedicato il secondo comma. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo e dei giudici speciali è rilevato in primo grado anche d’ufficio. In sede di impugnazione, la discussione sulla giurisdizione è lasciata aperta quando vi sia un’eccezione in tal senso proposta con l’appello principale o con quello incidentale, con la conseguenza che il dibattito sulla relativa questione non può riaprirsi quando, dopo due gradi di giudizio, l’eccezione sia sollevata per la prima volta in sede di legittimità. Allo stesso tempo, si prevede espressamente che il difetto di giurisdizione non è proponibile dall’attore per contestare la giurisdizione del giudice che ha adito: valendo il principio di autoresponsabilità, l’attore non ha il potere di sollevare, con l’atto di appello, il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto.

 

Lettera b)

Al terzo comma dell’articolo 40 c.p.c. è inserita la disciplina che dispone la prevalenza del rito semplificato di cognizione nei casi in cui si determina connessione (ai sensi degli articoli 31, 32, 34, 35 e 36) tra una causa sottoposta a tale rito e una causa invece da trattarsi con rito speciale diverso da quelli di cui agli articoli 409 e 422 del codice di procedura civile. L’intervento risponde alla finalità di operare un coordinamento fra l’eventuale coesistenza del nuovo rito semplificato di cognizione e altri riti speciali diversi da quelli in materia lavoristica e di locazione (art.1, comma 22 della legge delega).