Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 1
Modifiche al codice di procedura civile
I primi due commi dell’articolo 7 c.p.c. sono stati modificati per prevedere, in conformità alla delega (comma 7, lettera b), l’aumento di competenza del giudice di pace, secondo un criterio di valore.
La competenza è elevata, anche a seguito dei pareri formulati dalle Camere ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge delega, per le cause relative a beni mobili, a diecimila euro, e fino a venticinquemila per le cause indicate nel secondo comma.