Il comma 1, alla lettera a), in attuazione delle indicazioni contenute nell’articolo 1, comma 23, lett. a), ultima parte, l. n. 206/2021 (laddove si fa presente che l’introduzione di un rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie comporterà la prevedibile necessità di “abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti”), si è proceduto ad alcune modifiche dell’articolo 38 disp. att. c.c., per coordinarlo con le innovazioni disciplinate dalle nuove norme sul rito unitario. Così, in primo luogo, si è dovuto sostituire il richiamo agli articoli 710 c.p.c. e 9 l. divorzio (ora abrogati), con l’inciso più generico relativo alla pendenza di “procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore”. Analogamente, nel secondo comma, si è sostituito il richiamo all’articolo 709-ter c.p.c., mediante l’indicazione di ricorso (e di procedimento) per l’irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze o violazioni. Il meccanismo della translatio previsto dalla norma è ora previsto dall’articolo 473-bis.39 c.p.c., ma non già anche per i procedimenti con i quali si chiede (unicamente) l’irrogazione delle sanzioni, e per tale ragione la disposizione merita di essere mantenuta, coordinandola con il nuovo testo. Si è poi abrogato l’inciso per il quale “Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile”, tenuto conto che detti procedimenti seguono ormai la struttura e le regole del nuovo rito unitario. Analogamente si è abrogato il periodo iniziale dell’ultimo comma, per il quale “Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente”, e si è adeguata la chiusa della norma specificando che “Quando il tribunale per i minorenni procede ai sensi dell’articolo 737 del codice di procedura civile, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni”.
La lettera b) abroga l’articolo 38-bis disp. att. c.c., in quanto le norme sull’ascolto del minore state organicamente accorpate negli artt. 473-bis.4 e seguenti c.p.c. e negli artt. 152-quater e 152-quinquies disp. att. c.p.c.
La lettera c), in attuazione del principio di cui al comma 23, lett. gg), n. 1, della legge delega (che prevede l’individuazione di cause di incompatibilità “con l’assunzione dell’incarico di consulente tecnico d’ufficio nonché con lo svolgimento delle funzioni di assistente sociale nei procedimenti che riguardano l’affidamento di minori, per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o che fanno parte degli organi sociali di società che gestiscono, nonché per coloro il cui coniuge, parte dell’unione civile, convivente, parente o affine entro il quarto grado svolge le medesime funzioni presso le citate strutture o comunità”), ha introdotto l’articolo 38-ter disp. att. c.c. che, nei procedimenti riguardanti l’affidamento dei minori e l’esercizio della responsabilità genitoriale, sancisce il divieto di svolgimento delle funzioni di tutore, curatore, curatore speciale, consulente tecnico d’ufficio o di assistente sociale per coloro che rivestono, o hanno rivestito nei due anni antecedenti, cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, o partecipano alla gestione delle medesime strutture, o prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o fanno parte degli organi di società che le gestiscono.
Il secondo comma della norma in commento vieta, altresì, l’assunzione dell’incarico di consulente tecnico e lo svolgimento delle funzioni di assistente sociale a coloro il cui coniuge, parte dell’unione civile, convivente o parente entro il quarto grado svolge, o ha svolto nei due anni antecedenti, le funzioni di cui al primo comma. Si deve porre in luce che le precisazioni temporali, anche non formalmente ricomprese nella delega, sono state indicate al fine di dare un significato effettivo alla norma, poiché diversamente risulterebbe agevole eludere il divieto. Il legislatore delegato ha poi individuato ulteriori destinatari delle cause di incompatibilità rispetto a quelli indicati nella delega, menzionando in particolare anche il curatore, il curatore speciale e il tutore del minore in quanto persone che, per il ruolo rivestito, sono portatori dell’interesse del minore nel procedimento. Il fondamento del divieto sancito dalla disposizione in oggetto è da ravvisare nell’esigenza di assicurare maggiore trasparenza nei procedimenti relativi all’affidamento di minori garantendo così la terzietà- imparzialità di coloro i quali sono chiamati a svolgere delicate funzioni nel processo, evitando così il rischioso conflitto di interesse tra strutture di accoglienza e soggetti che ricoprono il ruolo di consulente tecnico, assistente sociale, tutore, curatore e curatore speciale del minore.
La lettera d) abroga l’articolo 41 disp. att. c.c., essendo il suo contenuto di fatto trasposto ed assorbito nel nuovo articolo 152-ter disp. att. c.p.c.
Le lettere f), g) e h) contengono modifiche agli articoli 47, 49 e 51 disp. att. c.c. e costituiscono il completamento dell’attuazione di uno dei principi di delega contenuti nell’articolo 1, comma 23, lett. dd), l. n. 206/2021 nella parte in cui è stato disposto che sia prevista: “la possibilità di nomina di un tutore del minore, anche d’ufficio, nel corso ed all’esito dei procedimenti di cui alla lettera a), ed in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile.”. Con le modifiche apportate all’articolo 330 c.c. è stata prevista espressamente la possibilità di nomina di un tutore provvisorio, nel corso, di procedimento avente ad oggetto domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale dei genitori, e la necessità di disporre la nomina di tutore qualora all’esito del procedimento sia pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. Con le modifiche all’articolo 333 c.c. è stata prevista la possibilità per il giudice di nominare, con il provvedimento conclusivo che adotti misure limitative della responsabilità genitoriale, un curatore per il minore al quale potranno essere attribuiti specifici poteri di esercizio della responsabilità genitoriale (si richiama la relativa relazione illustrativa). L’articolo 473-bis.7 c.p.c., introducendo precise disposizioni nel codice di procedura civile, ha dettato le regole procedurali per la nomina del tutore, nel corso e all’esito di procedimenti ex articolo 330 c.c. e del curatore del minore, all’esito di procedimenti ex articolo 333 c.c. (si richiama la relativa relazione illustrativa dell’art. 473-bis.7). Le norme in esame hanno il fine di allineare alle nuove disposizioni i contenuti degli articoli 47, 49 e 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che disciplinano i registri delle tutele e delle curatele tenuti presso l’ufficio del giudice tutelare. In particolare, è prevista la modifica dell’articolo 47, che disciplina la tenuta presso l’ufficio del giudice tutelare del registro delle tutele e delle curatele, prevedendo espressamente che nel registro delle curatele, allo stato destinato a registrare le sole curatele dei minori emancipati, vengano inserite anche le curatele dei minori, pronunciate ai sensi del novellato secondo comma dell’articolo 333, c.c., inserendo nel registro i provvedimenti con i quali, all’esito di procedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale, sia stato nominato un curatore del minore; la modifica dell’articolo 49, che disciplina il registro delle curatele, prevedendo l’annotazione tra i provvedimenti che dispongono le curatele anche del provvedimento che dispone la curatela ai sensi dell’articolo 333 c.c., dunque all’esito di adozione di misura limitativa della responsabilità genitoriale che tale nomina abbia previsto, con ulteriori allineamenti destinati a prevedere l’annotazione degli elementi rilevanti per questa nuova figura di curatore; ed infine la modifica dell’articolo 51, che disciplina il registro delle tutele del minore, prevedendo che in tale registro vengano inserite anche le curatele, precisando che i relativi provvedimenti che dispongono le tutele e le curatele possono essere emessi non solo dal tribunale per i minorenni ma anche dal tribunale ordinario, adeguando la norma alle modifiche dell’articolo 38 disp. att c.c. che tale competenza ha attributo al suddetto organo giudicante nei limiti previsti e dando atto in particolare che nei registri delle tutele e delle curatele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni e dal tribunale ordinario ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice, e delle altre disposizioni della legge speciale che prevedono la nomina del tutore.