Nella versione dello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri in sede di esame preliminare si prevedeva che l’articolo 2113 c.c. fosse modificato per conferire agli accordi di negoziazione la stabilità protetta di cui al relativo ultimo comma, integrando tale norma anche con l’espresso richiamo alla conciliazione conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita. La modifica è stata però espunta, al fine di conformarsi a quanto richiesto dalle competenti Commissioni del Senato e della Camera nei pareri resi ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge n. 206/2021.
Quanto ai commi 12 e 13 (già 13 e 14), si osserva che il legislatore delegante, mediante la previsione del comma 10, lettera b) ha compiuto lo sforzo di conciliare il diritto di azione delle parti vittoriose a Strasburgo con quello di difesa dei terzi i diritti dei terzi di buona fede sorti all’esito del giudicato nazionale civile, allorché siano rimasti estranei al processo convenzionale: in attuazione di tale previsione, anche in forza della previsione della legge delega di cui al comma 10, lettera f) si è estesa a loro tutela la disciplina degli articoli 2652, primo comma, e 2690, primo comma, c.c. sugli effetti prenotativi della trascrizione già previsti per gli altri casi di revocazione con effetto automatico senza l’attesa del decorso del tempo previsto per le altre ipotesi. Preme chiarire che l’inciso “terzi di buona fede che non hanno partecipato al processo svoltosi innanzi a tale Corte” è riferibile ai soli terzi di buona fede dovendosi per costoro prevedere, in analogia a quanto già previsto per gli altri motivi di revocazione straordinaria dall’art. 391 quater c.p.c., la medesima deroga al principio resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis. In tali ipotesi, dunque, se la domanda di revocazione è trascritta prima della trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Tale esegesi è in linea con la nuova previsione dell’onere informativo posto a carico dell’Agente del governo che renderà di fatto tutte le parti del processo nazionale in grado di partecipare o fornire elementi informativi alla Corte europea, con ciò assolvendo il proprio onere legato alla buona fede, potendo peraltro le stesse poi eventualmente far valere le proprie doglianze e, con esse, il proprio diritto di difesa, nella fase rescissoria del giudizio di revocazione.
Da ultimo il comma 12, lett. b) modifica l’articolo 2658 c.c. (che disciplina gli atti da presentare al conservatore) per renderlo compatibile con il nuovo rito semplificato di cognizione e disciplinare la modalità di richiesta di trascrizione nei casi in cui la domanda giudiziale si introduce con ricorso, circostanza che appunto avviene nel rito semplificato. È stato previsto che quando la domanda giudiziale si propone con ricorso, la parte che chiede la trascrizione presenta copia conforme dell’atto che la contiene munita di attestazione della data del suo deposito presso l’ufficio giudiziario.