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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 1 comma 11
Modifiche al codice civile

Le disposizioni di cui ai commi 11-14 contengono infine mere disposizioni di coordinamento.

Il comma 11 modifica l’articolo 1137 c.c. per allineare il testo alle modifiche apportate all’articolo 668 octies del codice di procedura civile: non è più necessario prevedere l’esclusione dell’applicazione di tale disposizione processuale. Infatti, in attuazione del principio di delega (comma 17, lettera q) sono state apportate modifiche all’articolo 669-octies c.p.c. al fine di prevedere, al comma settimo, che il regime di non applicazione del procedimento di conferma previso dall’articolo 669-octies c.p.c. e dal primo comma dell’articolo 669-novies c.p.c. si applichi anche ai provvedimenti di sospensione dell’efficacia delle delibere assembleari, adottati ai sensi dell’articolo 1137, quarto comma del codice civile, fermo restando anche per questi casi, la facoltà di ciascuna parte di instaurare il giudizio di merito.