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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 1 comma 5
Modifiche al codice civile

Il quinto comma alla lettera a), in attuazione del principio di delega di cui all’articolo 1, comma 22, lett. a) introduce modifiche al secondo comma dell’articolo 337-ter c.c., così da armonizzarlo con le nuove disposizioni.

In primo luogo, e per quanto riguarda la disciplina in materia di provvedimenti relativi ai figli in caso di separazione dei genitori e in particolare gli accordi raggiunti in tale ambito dei quali le parti chiedono al giudice la ricezione, si è introdotto un coordinamento con il profilo per il quale l’eventuale accordo sia frutto di un percorso di mediazione familiare

Non sembra ragionevole, infatti, che un accordo formato dopo un percorso di mediazione sia tenuto nel medesimo conto di uno che non sia frutto di tale percorso; si è di conseguenza emendato l’art. 337-ter c.c., 

prevedendo che il giudice, nel prendere atto degli accordi intervenuti tra i genitori (beninteso quando non li ritenga contrari all’interesse dei figli), debba considerare in modo particolare gli accordi cui i genitori sono pervenuti tramite il percorso di mediazione familiare.

In secondo luogo, viene poi inserito il richiamo alle leggi speciali con riferimento ai presupposti e ai limiti dell’affidamento del minore terzi secondo la nuova formulazione adottata in forza dei principi di delega di cui al comma 23, lett. ff) e gg), degli articoli 4 e seguenti della l. n. 184/1983.

A tal fine si prevede che all’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d’ufficio ovvero “su richiesta del pubblico ministero”; e si abroga infine l’inciso finale “A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare”, essendo ormai l’iniziativa per l’attuazione dei provvedimenti direttamente riconosciuta in capo allo stesso pubblico ministero.

La lettera b), in attuazione del principio di delega di cui all’art. 1 comma 22, lett. a) abroga l’articolo 337- octies c.c., in quanto contenente disposizioni di natura processuale che trovano, oggi, la loro collocazione nel Titolo IV bis del Libro II del codice di procedura civile.