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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 1 comma 1
Modifiche al codice civile

Il primo comma apporta modifiche all’articolo 145 c.c., in attuazione del principio di delega contenuto nell’art. 1, comma 23, lettera ii), l. n. 206/2021 che prevede di “procedere al riordino della disciplina di cui agli articoli 145 e 316 del codice civile, attribuendo la relativa competenza al giudice anche su richiesta di una sola parte e prevedendo la possibilità di ordinare al coniuge inadempiente al dovere di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143 del codice civile di versare una quota dei propri redditi in favore dell'altro; prevedere altresì che il relativo provvedimento possa valere in via esecutiva diretta contro il terzo, in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898”. L’attuale primo comma dell’articolo 145 del codice civile prevede che, in caso di disaccordo sull’indirizzo della vita familiare o sulla fissazione della residenza, ciascuno dei coniugi possa rivolgersi al giudice che tenta di raggiungere una soluzione concordata. La modifica precisa, in armonia con tutta la disciplina dell’ascolto del minore e con il disposto dell’articolo 315 bis del codice civile, che il minore che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore, se capace di discernimento, debba essere ascoltato dal giudice. Le modifiche apportate al secondo comma prevedono che il giudice, quando gliene viene fatta richiesta anche da uno solo delle parti, possa assumere con provvedimento non impugnabile la soluzione più adeguata all’interesse dei figli e alle esigenze della famiglia. Il terzo comma, in attuazione del principio di delega prevede che in caso di inadempimento agli obblighi di mantenimento di cui all’articolo 143 si applichi quanto previsto dall’articolo 316 bis del codice civile. L’ulteriore principio della delega (“prevedere altresì che il relativo provvedimento possa valere in via esecutiva diretta contro il terzo, in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898”) è stato attuato mediante la previsione dell’articolo 473 bis. 37 c.p.c. che si estende anche al contributo fissato prima dell’introduzione del giudizio di separazione.