Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
Ordinamento giudiziario
Titolo II - Dei giudici
Capo III - Dei tribunali
Sezione I - Del tribunale ordinario
Art. 43 Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario modificato
Sezione I bis - Del tribunale per i minorenni
Art. 49 Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie modificato
Art. 50 Composizione dell’ufficio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie modificato
Art. 50.1 Funzioni e attribuzioni del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nuovo
Art. 50.2 Attribuzioni del presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nuovo
Art. 50.3 Attribuzioni del presidente della sezione distrettuale e delle sezioni circondariali nuovo
Art. 50.4 Composizione dell'organo giudicante nuovo
Art. 50.5 Ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nuovo
Art. 50-bis Giudice per le indagini preliminari modificato
Art. 51 Giudice di sorveglianza presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie modificato
Capo IV - Della corte di appello
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 54 Costituzione delle sezioni nelle corti di appello modificato
Art. 58 Sezione per i minorenni modificato
Capo V - Della corte suprema di cassazione
Art. 67-bis Criteri per la composizione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile abrogato
Titolo III - Del pubblico minitero
Capo I - Della costituzione del pubblico ministero
Art. 70 Costituzione del pubblico ministero modificato
Art. 70-ter Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nuovo
Capo II - Delle attribuzioni del pubblico minister
Art. 76 Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione modificato