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Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
Ordinamento giudiziario
Titolo II - Dei giudici
Capo III - Dei tribunali
Sezione I - Del tribunale ordinario
Art. 43
Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario
modificato
Sezione I bis - Del tribunale per i minorenni
Art. 49
Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
modificato
Art. 50
Composizione dell’ufficio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
modificato
Art. 50.1
Funzioni e attribuzioni del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
nuovo
Art. 50.2
Attribuzioni del presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
nuovo
Art. 50.3
Attribuzioni del presidente della sezione distrettuale e delle sezioni circondariali
nuovo
Art. 50.4
Composizione dell'organo giudicante
nuovo
Art. 50.5
Ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
nuovo
Art. 50-bis
Giudice per le indagini preliminari
modificato
Art. 51
Giudice di sorveglianza presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
modificato
Capo IV - Della corte di appello
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 54
Costituzione delle sezioni nelle corti di appello
modificato
Art. 58
Sezione per i minorenni
modificato
Capo V - Della corte suprema di cassazione
Art. 67-bis
Criteri per la composizione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile
abrogato
Titolo III - Del pubblico minitero
Capo I - Della costituzione del pubblico ministero
Art. 70
Costituzione del pubblico ministero
modificato
Art. 70-ter
Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
nuovo
Capo II - Delle attribuzioni del pubblico minister
Art. 76
Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione
modificato